Il termine di prescrizione quinquennale dei contributi decorre dal giorno in cui i contributi devono essere versati, che coincide con quello del pagamento del saldo dell’imposta sui redditi, risultante dalla relativa dichiarazione. Tuttavia, nel caso di mancata compilazione del quadro RR sezione II del modello Unico, che contiene i dati fiscali rilevanti ai fini previdenziali, l’I.N.P.S. è in grado di conoscere l’esistenza del proprio credito solo nel successivo momento della presentazione del modello Unico medesimo, per cui solo da tale data inizia a decorrere il relativo termine di prescrizione, ai sensi dell’art. 2935 c.c..

La mancata compilazione del quadro RR sezione II del Modello Unico, peraltro, equivale di fatto ad un’omessa o infedele dichiarazione, da cui consegue il potere di accertare l’omissione contributiva entro lo stesso termine previsto per l’accertamento fiscale in caso di omessa dichiarazione.

Tale omissione, di contro, non integra la fattispecie di evasione contributiva, per difetto di intento fraudolento (la cui sussistenza deve ritenersi incompatibile con la presentazione della dichiarazione dei redditi, seppur lacunosa), bensì la fattispecie di omissione contributiva.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2935

Legge 08.08.1995, n. 335

Conformi

Corte d’Appello di Milano n. 1195 del 2018

Corte d’Appello di Milano n. 613 del 2014

Contra

Cass. Civ., sez. lav., 31.10.2018, n. 27950