In materia di contratti bancari, l’omessa sottoscrizione del documento da parte dell’istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall’art. 117, comma 3, del d.lgs. n.385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è, dunque, priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell’istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto.

 

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 01.09.1993, n. 385, art. 117

 

Conformi

Cass. Civ., sez. Un., 16.01.2018, n. 898

Cass. Civ., sez. I, 18.06.2018, n. 16070