La sentenza che trasferisce la proprietà di un bene ai sensi dell’art. 2932 c.c. ha natura costitutiva e, non potendo in tal caso trovare applicazione il disposto dell’art. 282 c.p.c., l’effetto traslativo della stessa opera solo successivamente al passaggio in giudicato della pronuncia. Tale regime si estende anche ai capi condannatori consequenziali della sentenza (aventi ad oggetto il pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente), al fine di non alterare il sinallagma del contratto cui la sentenza si sostituisce. Al contrario, potranno avere efficacia esecutiva immediata i capi condannatori che non hanno ad oggetto il corrispettivo dell’effetto traslativo della proprietà (ad esempio, la condanna alle spese di lite). Solo su domanda di parte, l’effetto traslativo della proprietà può essere ulteriormente differito  rispetto al passaggio in giudicato della sentenza e condizionato al pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente, ma non certo anticipato rispetto a tale momento.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2932

Codice di Procedura Civile, art. 282

Conformi

Cass. Civ., sez. II, 26.09.2018, n. 22997

Cass. Civ., sez. II, 03.05.2016, n. 8693

Cass. Civ., sez. Un., 22.02.2010, n. 4059

Contra

Cass. Civ., sez. III, 03.09.2007, n. 18512