L’ordinamento processuale ammette sentenze di condanna condizionate, purché l’elemento condizionante sia certo ed inequivoco. Non è, quindi, consentito pronunciare sentenze la cui efficacia sia subordinata ad un nuovo ed ulteriore accertamento di merito, da compiersi in un diverso giudizio di cognizione (Fattispecie nella quale, in tema di garanzia impropria e di rivalsa risarcitoria, si è stabilita la possibilità di condannare il garante in favore del garantito condizionatamente al pagamento del terzo creditore o, quantomeno, all’istaurazione da parte di quest’ultimo di un procedimento esecutivo per il recupero del credito).

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art. 100

Conformi

Cass. Civ., sez. III, 12.10.2010, n. 21013

Cass. Civ., sez. III, 09.07.2009, n. 16135