Il danno all’immagine e alla reputazione, in quanto “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegate e provate, da chi ne domanda il risarcimento, non solo la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ma anche le conseguenze di tale lesione.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2043

Codice Civile, art. 2059

Codice Civile, art. 2697

Conformi

Cass. Civ., sez. VI, 28.03.2018, n. 7594

Cass. Civ., sez. III, 26.10.2017, n. 25420