Non possono applicarsi analogicamente alle associazioni non riconosciute le norme dettate per lo scioglimento delle associazioni riconosciute e, pertanto, le prime possono procedere alle attività di liquidazione tramite i rappresentanti in carica alla data di scioglimento, in regime di “prorogatio”. La procedura liquidatoria presuppone un sistema di pubblicità legale, quale il registro delle persone giuridiche, su cui vanno annotate le decisioni del liquidatore e che giustifica la previsione di termini di decadenza per le opposizioni dei creditori, stabilendo altresì, come conseguenza di tale assunto, che ove si proceda alla liquidazione di un’associazione non riconosciuta “non sussista, quindi, alcun ostacolo all’esercizio di azioni giudiziali individuali di creditori dell’associazione medesima”. Deve essere, pertanto, confermato l’orientamento che vieta l’applicazione analogica di norme che impongono l’accertamento concorsuale dei crediti previsto dalla legge fallimentare.

 

Riferimenti normativi

Preleggi, art. 14

Disposizioni Attuative Codice Civile, art. 16

Regio Decreto 16.03.1942, n. 267, art. 52

 

Conformi

Cass. Civ., sez. III, 10.03.2009, n. 5738

Cass. Civ., sex. lav., 07.07.1987, n. 5925