In seguito alla riassunzione del processo interrotto, il mancato rinnovo dell’atto di costituzione della parte già costituita, pur comportandone la contumacia, non implica alcun abbandono delle domande già proposte.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art. 290

Codice di Procedura Civile, art. 291

Codice di Procedura Civile, art. 303

Conformi

Cass. civ., sez. III, 16.12.2014,  n. 27372

Cass. civ., sez. III, 30.09.2008, n. 24331