La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’articolo 24 comma 5 del D.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche l’effetto della cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario ai sensi dell’articolo 2953 codice civile; tale ultima disposizione, infatti, si applica solo nell’ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato; lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’Inps, che dall’1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto.

 

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2953

Codice Civile, art. 2909

 

Conformi

Cass. civ., sez. Un., 25.10.2016, n. 23397