Massimario
Tribunale di Como, Sezione II, Sentenza n. 12 dell’8.01.2019 – Dott.ssa N. SOMMAZZI
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Tribunale di Como, Sezione Lavoro, Sentenza n. 282 dell’08.11.2018 – Dott. G.L. ORTORE
Gestione separata INPS - Impugnazione avviso di addebito - Prescrizione contributiva

Il termine di prescrizione quinquennale dei contributi decorre dal giorno in cui i contributi devono essere versati, che coincide con quello del pagamento del saldo dell’imposta sui redditi, risultante dalla relativa dichiarazione. Tuttavia, nel caso di mancata compilazione del quadro RR sezione II del modello Unico, che contiene i dati fiscali rilevanti ai fini previdenziali, l’I.N.P.S. è in grado di conoscere l’esistenza del proprio credito solo nel successivo momento della presentazione del modello Unico medesimo, per cui solo da tale data inizia a decorrere il relativo termine di prescrizione, ai sensi dell’art. 2935 c.c..

La mancata compilazione del quadro RR sezione II del Modello Unico, peraltro, equivale di fatto ad un’omessa o infedele dichiarazione, da cui consegue il potere di accertare l’omissione contributiva entro lo stesso termine previsto per l’accertamento fiscale in caso di omessa dichiarazione.

Tale omissione, di contro, non integra la fattispecie di evasione contributiva, per difetto di intento fraudolento (la cui sussistenza deve ritenersi incompatibile con la presentazione della dichiarazione dei redditi, seppur lacunosa), bensì la fattispecie di omissione contributiva.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2935

Legge 08.08.1995, n. 335

Conformi

Corte d’Appello di Milano n. 1195 del 2018

Corte d’Appello di Milano n. 613 del 2014

Contra

Cass. Civ., sez. lav., 31.10.2018, n. 27950

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Tribunale di Como, Sezione Lavoro, Sentenza n. 225 del 22.10.2018 – Dott. G.L. ORTORE
RETRIBUZIONE - Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia gestito dall'INPS - Credito del lavoratore concernente il T.F.R. - Natura - Diritto di credito ad una prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro - Affitto d’azienda - Conseguenze

In caso di affitto di azienda, con retrocessione del dipendente al soggetto dichiarato fallito, non si configura un’unica obbligazione, con pluralità di debitori solidali, ma distinte obbligazioni di natura diversa tra loro, il che esclude che l’intervento del Fondo di garanzia INPS sia condizionato anche all’insolvenza del cessionario\affittuario dell’azienda, in quanto l’art. 2 L. 297/1982 ritiene sufficiente l’insolvenza di uno dei datori di lavoro tenuti al pagamento del T.F.R. e non anche di tutti gli altri, nei cui confronti potrà rivalersi l’INPS, ai sensi del citato art. 2 comma 7 L. 297/1982.

Riferimenti normativi

Legge 29.05.1982, n. 297, art. 2

Conformi

Cass. Civ., sez. lav., 09.06.2014, n. 12971

Cass. Civ., sez. lav., 28.07.2011, n. 16617

Contra

Cass. Civ., sez. lav., 13.11.2001, n. 14091

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Tribunale di Como, Sezione Lavoro, Sentenza n. 315 del 07.12.2018 – Dott. G.L. ORTORE
LAVORO DIPENDENTE - Licenziamento collettivo - Chiusura punto vendita - Criteri di scelta - Comparazione - Omogeneità mansioni

In caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, se la ristrutturazione aziendale attiene la chiusura di un punto vendita, la scelta dei lavoratori da licenziare può essere limitata al personale che vi è addetto salva l’ipotesi in cui, per il pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda, i lavoratori da licenziare siano idonei ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altre realtà organizzative.

 

Non è operabile una distinzione tra licenziamento dei lavoratori di un reparto o settore dell’azienda e licenziamento degli addetti ad un’unità produttiva, trattandosi di vicende sostanzialmente assimilabili tra loro. Entrambe coinvolgono lavoratori utilizzati in una determinata fase di un più ampio processo produttivo o in un particolare ambito territoriale, comunque delimitato e ben individuabile all’interno della più vasta organizzazione aziendale.

 

Riferimenti normativi

Legge 23.07.1991, n. 223, artt. 4 e 5

 

Conformi

Cass. Civ., sez. lav., 25.09.2018, n. 22672

Cass. Civ., sez. lav., 12.09.2018, n. 22178

Cass. Civ., sez. lav., 16.09.2016, n. 18190

Cass. Civ., sez. lav., 12.01.2015, n. 203

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Tribunale di Como, Sezione Lavoro, Sentenza n. 289 del 14.11.2018 – Dott.ssa B. CAO
PUBBLICO IMPIEGO - Ricostruzione di carriera - Anzianità di servizio - Servizi pre ruolo - Scuole paritarie riconosciute

I servizi pre ruolo prestati, successivamente al 21.12.2005 (data di entrata in vigore del D.L. n. 250/2005 che ha abrogato gli artt. 343, 344, 348, 349 del d.lgs. n. 297/1994 relativi alla distinzione delle scuole elementari non statali), in Istituti paritari riconosciuti devono ritenersi in tutto e per tutto equiparabili ai servizi pre ruolo di cui fa menzione l’art. 485, co. 3 d.lgs. n. 297/1994 quando si riferisce alle abrogate scuole pareggiate, sussidiate o parificate.

 

Riferimenti normativi

Costituzione della Repubblica, art. 36

Direttiva 2000/78/CEE del 27.11.2000

Carta dei Diritti Fondamentali di Nizza del 07.12.2000, art. 21

Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, art. 343, 344, 348, 349 e 385

Decreto Legge 05.12.2005, n. 250, art. 1 bis

Legge 10.03.2000, n. 62, art. 1

Decreto Legge 03.07.2001, n. 255, art. 2

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Tribunale di Como, Sezione Lavoro, Sentenza n. 284 del 08.11.2018 – Dott. G.L. ORTORE
PREVIDENZA ED ASSISTENZA - Accesso Fondo di Garanzia INPS - Decadenza annuale - Estinzione precedente giudizio - Effetti

In ipotesi di accesso al Fondo di Garanzia INPS, la decadenza annuale per l’esercizio dell’azione contro l’INPS non è impedita dalla tempestiva proposizione di un ricorso giudiziale a cui è seguita l’estinzione del giudizio ex art. 181 c.p.c. con relativa cancellazione della causa dal ruolo, stante l’inefficacia ex art. 310, co. 2 c.p.c. – non limitabile ai soli aspetti processuali – degli atti compiuti nel corso del giudizio estinto e l’impossibilità di estendere alla decadenza ex art. 2964 c.c. l’effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto, invece, dalle norme sulla prescrizione.

 

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art. 181

Codice di Procedura Civile, art. 310

Codice Civile, art. 2964

Decreto del Presidente della Repubblica 30.07.1970, n. 639, art. 47

 

 

 

Conformi

Cass. Civ., sez. II, 14.03.2018, n. 6230

Cass. Civ., sez. I., 14.04.1994, n. 3505

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Tribunale di Como, Sezione I, Ordinanza del 17.01.2019 – Dott.ssa E. MONACO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - Polizza vita unit linked - Pignorabilità

Le polizze “vita” unit linked o index linked sono assoggettabili a pignoramento e non rientrano nell’ambito di applicabilità dell’art. 1923 c.c., dovendosi le stesse considerare prodotti finanziari a tutti gli effetti (potendo essere riscattate in qualsiasi momento e nulla garantendo per l’assicurato).

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1923

Conformi alla prima parte della massima

Tribunale di Parma, 10.08.2010, n. 1107

Conformi alla seconda parte della massima

Cass. Civ., sez. III, 15.02.2018, n. 3707

Cass. Civ., sez. III, 30.04.2018, n. 10333

Tribunale di Genova, 17.05.2018, n. 1400

Tribunale di Bari, 28.02.2017, n. 1091

Tribunale di Torino, 17.03.2016

Contra

Tribunale di Brescia, 13.06.2018

Tribunale di Monza, 17.01.2006

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Tribunale di Como, Sezione I, Sentenza n. 1748 del 17.12.2018 – Dott.ssa L. SERRA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Trattative e responsabilità precontrattuale - Danno

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI Trattative e responsabilità precontrattuale – Danno

La responsabilità precontrattuale, coprendo nei limiti dell’interesse negativo tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di correttezza e buona fede nella fase preparatoria del contratto, si estende al danno derivante dalla rinuncia a stipulare un altro contratto, ancorché avente contenuto diverso rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione discende dal comportamento della controparte.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1337

Conformi

Cass. Civ., sez. II, 10.03.2016, n. 4718

Cass. Civ., sez. III, 23.02.2005, n. 3746

Cass. Civ., sez. III, 12.03.1993, n. 2973

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Tribunale di Como, Sezione I, Sentenza n. 1748 del 17.12.2018 – Dott.ssa L. SERRA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - Doveri informativi dell’assicuratore - Contenuto - Violazione - Conseguenze

L’assicuratore, ai sensi degli artt. 1175, 1176 e 1337 c.c., ha il dovere primario di fornire al contraente un’informazione chiara, completa ed esaustiva sul contenuto del contratto, oltre che di proporgli polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze. Del resto, l’art. 1337 c.c. impone alle parti di comportarsi secondo buona fede non solo nello svolgimento delle trattative, ma anche nella formazione del contratto: la controparte, pertanto, non deve essere indotta a stipulare contratti inutili, invalidi, inefficaci o dannosi.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1175

Codice Civile, art. 1176

Codice Civile, art. 1337

Conformi

Cass. Civ., sez. III, 24.04.2015, n. 8412

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Tribunale di Como, Sezione I, Sentenza n. 1641 del 26.11.2018 – Dott. A. PETRONZI
PROPRIETA’ - Immissioni di rumori - Limite di tollerabilità - Saltuarietà delle immissioni

L’episodicità e la saltuarietà delle immissioni di rumore escludono in radice l’intollerabilità delle stesse.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 844

Decreto Legge 30.12.2008, n. 208, art. 6 ter, comma 1 e 1 bis

Legge 31.12.2018, n. 145, art. 1 comma 746

Conformi

Corte d’Appello di Milano, ord. 08.05.2018

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