Massimario
Tribunale Como, 27.6 – 4.9.08 n.1171/08 (Dott.Vito Febbraro)
SENTENZA EX ART.444 C.P.P. - Efficacia nel giudizio civile di risarcimento del danno

Nel giudizio di risarcimento del danno da reato, la sentenza di patteggiamento non può costituire prova incontestabile del fatto. Trattasi però di un principio ritenuto non assoluto da parte della Giurisprudenza e che nel caso in ispecie è contraddetto dalla circostanza che l’imputato e odierno convenuto, come risulta dalla sentenza, abbia versato un somma cospicua ma non satisfattiva a risarcimento parziale del danno, accettando che venisse incassata a semplice titolo di acconto, sicchè non può essere considerata un’elargizione sine causa e costituisce anzi il riconoscimento che la condotta contestata avrebbe legittimato un’iniziativa civilistica.

A ciò si aggiunga il positivo riscontro testimoniale di comportamenti contrari ai doveri di diligenza e buona gestione aziendale che conclamano la responsabilità del convenuto in ordine al danno subito dall’ente attore.

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Trib. Como – G. Anzani (Pres.), S. Scirpo, B. Cao (Est.) – sent. n. 1086/08 del 13.6.08 dep. 31.7.08
Brevetto – Diritto di privativa – Violazione – Realizzazione di prodotto similare – Sussiste - Art. 1 R.D. n. 1127/1939

La realizzazione, a fine di profitto, degli elementi essenziali caratterizzanti l’altrui idea inventiva coperta da brevetto, con la realizzazione di un prodotto similare per natura e funzione, integra violazione del diritto di privativa, come delineato dall’art. 1 del R.D. n. 1127 del 1939 e comporta, quindi, le consequenziali pronunce inibitorie.

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Trib. Como – dott. Vito Febbraro – sent. n. 1096/08 del 29.2.08 dep. 31.7.2008
Processo civile – Soccombenza dell’attore - Condanna del medesimo alle spese in favore del terzo chiamato – Sussiste - Limiti – art. 91 c.p.c.

Il termine soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. va inteso in senso lato e quindi il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto vanno comunque poste a carico dell’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dallo stesso attore che si siano rivelate infondate; nemmeno rilevando che parte attrice non abbia proposto nei confronti del terzo chiamato alcuna domanda, restando invece il rimborso delle stesse a carico di chi abbia inteso integrare il contraddittorio nei confronti del terzo solo qualora l’iniziativa si sia rivelata palesemente arbitraria.

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Trib. Como – dott. Vito Febbraro – sent. n. 1096/08 del 29.2.08 dep. 31.7.2008
Contratti – Trasporto internazionale – Perdita o avaria della merce trasportata - Presunzione di responsabilità del vettore – Limite – Difettosità dell’imballaggio – Sussiste – Merce non soggetta a cali – Irrilevanza – Art. 17 Convenzione di Ginevra in data 19.5.1956; Legge del 6.12.1960 nr. 1621.

Ai sensi dell’art. 17 punto 4 lett.b della Convenzione di Ginevra in data 19.5.1956, modificata in data 5.7.1978 e ratificata dall’Italia con la legge 6.12.1969 n. 1621 (c.d. CMR) il vettore è esonerato da responsabilità quando la perdita o l’avaria deriva da rischi particolari inerenti tra l’altro alla mancanza ovvero al difettoso imballaggio delle merci soggette a calo o ad avaria, semprechè il trattamento, caricamento, stivamento o scaricamento della merce sia a cura del mittente o del destinatario o delle persone che agiscono per conto del mittente o del destinatario. La presunzione di responsabilità del vettore trova un limite laddove la peculiarità della merce da trasportare esiga una particolare cautela, tale da non poter comprensibilmente imputare al vettore, per la maggior parte dei casi davvero ignaro dello stesso contenuto della merce da trasportare, una negligenza nell’affrontare il trasporto, pianificando le modalità di prelievo e di consegna secondo prassi più o meno diversificate a seconda appunto della tipologia della merce. Il tentativo di ridurre alla sola ipotesi dell’applicabilità dell’esimente a merci soggette per loro natura a cali confligge con la  ratio appena accennata ma anche con il dato testuale della disposizione che pure fa cenno a merci soggette ad avaria e quindi genericamente a merci che potrebbero proprio per le caratteristiche intrinseche necessitare appunto di un imballaggio che solo il mittente o il destinatario delle stesse possono ben conoscere.

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Tribunale Como, 23.4 – 30.7.2008, n.1085/08 (Dott.Giovanni Battista Nardecchia)
CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA RESPONSABILITA' - Nullità nelle ipotesi di dolo o colpa grave

Art.1229 I° comma c.c.

La clausola limitativa della responsabilità del debitore è nulla nel caso di colpa grave di questi, ricorrente nel caso in ispecie per l’entità e l’ampiezza delle obbligazioni gravanti sull’istituto di vigilanza, in quanto tese ad un servizio di gestione materiale, tecnica ed organizzativa che realizzi condizioni di sicurezza superiori a quelle raggiungibili dal privato.

 

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Tribunale Como, 23.4 – 30.7.2008, n.1085/08 (Dott.Giovanni Battista Nardecchia)
SERVIZIO DI VIGILANZA - Furto - Responsabilità del vigilante

Art. 2043 c.c.

 

Secondo un giudizio di causalità fondato sulla logica del “più probabile che non”, deve essere affermata la responsabilità del vigilante nell’ipotesi in cui, a seguito di un primo allarme giunto alla centrale operativa, la pattuglia deputata al controllo, costituita tra l’altro da una sola guardia, si sia limitata ad un’ispezione attorno all’edificio, così consentendo ai ladri che si trovavano all’interno, di disorientare altri sensori e portare a compimento il furto, scoperto poi a seguito di un secondo intrvento determinato da un nuovo allarme tre quarti d’ora più tardi.

Sotto il profilo soggettivo della colpa, parte attrice ha assolto l’onere che le compete, dimostrando l’inadempimento consistito nel mancato rilevamento delle tracce dell’effrazione e nella mancata segnalazione al cliente della situazione di pericolo. Di contro l’istituto di vigilanza non ha dimostrato di aver svolto il servizio con la diligenza specifica e professionale dovuta, contraddette anzi dall’invio di una sola guardia dopo il primo allarme e dal mancato avviso al cliente.

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Tribunale di Como – Dott. Alessandro D’Aniello – Sentenza n. 1063 del 01.07.2008, depositata il 30.07.2008
Diritto all’identità personale – pubblicazione di informazioni contrarie alla verità - errata attribuzione di un legame di parentela – lesione del diritto all’identità personale – sussistenza . art. 2 Cost. – art. 6/7 cod. civ. – art. 2043 cod. civ.

“Il diritto all’identità personale di un soggetto si riassume nel diritto alla propria immagine sociale, ossia nel coacervo dei valori intellettuali, professionali, religiosi di cui l’individuo è portatore e che lo rappresentano nel contesto in cui vive. La lesione del diritto all’identità personale non è ravvisabile in qualsiasi inesatta rappresentazione di vicende comunque collegate ad una determinata persona, ma soltanto in quelle non veritiere rappresentazioni della realtà comportanti una distorsione della personalità dell’interessato. L’errata attribuzione di un legame di parentela … non comporta una distorsione della personalità dell’interessato suscettibile di proiettare sul medesimo una connotazione negativa e quindi pregiudizio.”

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Trib. Como (Scirpo), sent. n. 1045/2008, 15 luglio 2008, dep. 25 luglio 2008
OBBLIGAZIONE E CONTRATTI – CONTRATTO PRELIMINARE – FORMA – conclusione (art. 1351 c.c. – art. 1326 c.c)

In tema di stipulazione del contratto, anche preliminare, il requisito della forma ad substantiam è soddisfatto anche mediante scritti non contestuali, non essendo indispensabile la compresenza fisica delle parti stipulanti, né l’adozione di particolari formule sacramentali, bensì sufficiente che dal contesto documentale complessivo sia desumibile l’incontro della volontà delle parti, costituito da una proposta e dalla relativa accettazione, dirette a contrarre il vincolo giuridico de quo. Quest’ultimo, nell’ipotesi di conclusione di un contratto preliminare, si sostanzia nell’assunzione dell’impegno alla futura stipula, in un contesto che consentiva l’individuazione degli elementi essenziali del contratto definitivo, come può avvenire allorquando l’iniziale proposta d’acquisto venga sottoscritta per accettazione, che prevedeva l’impegno irrevocabile all’acquisto, stabiliva che il contratto preliminare sarebbe stato redatto successivamente presso l’agenzia immobiliare che aveva curato la mediazione.

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Trib. Como (Scirpo), sent. n. 1045/2008, 15 luglio 2008, dep. 25 luglio 2008
MEDIATORE – DIRITTO ALLA PROVVIGIONE - AFFARE – PRELIMINARE (art. 1755 c.c. – 1326 c.c.)

E’sufficiente per la stipula del contratto preliminare la sottoscrizione della dichiarazioni contenenti la volontà della parti senza necessità di stipula di un nuovo preliminare, in quanto impegno assunto nei confronti della mediatrice solo al fine di agevolare la verificazione della conclusione dell’affare.

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Trib. Como (Scirpo), sent. n. 1045/2008, 15 luglio 2008, dep. 25 luglio 2008
MEDIATORE – DIRITTO ALLA PROVVIGIONE - AFFARE (art. 1755 c.c.)

A mente dell’art. 1755 c.c., presupposto per ottenere il pagamento della provvigione è che vi sia stata la conclusione dell’affare, quale operazione economica che costituisca un rapporto obbligatorio tra due parti ovvero abiliti ciascuna di esse ad agire per il rispetto del vincolo; diversamente non hanno alcun rilievo ai fini della maturazione del compenso le vicende successive alla valida conclusione dell’accordo, non è cioè necessario che questo sia andato a buon fine, e quindi  non hanno alcun rilievo vicende quali il recesso dal contratto, lo scioglimento consensuale e la risoluzione.

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