Massimario
Tribunale di Como, Sezione I, Sentenza n. 156 del 13.02.2019 – Dott. A. PETRONZI
PROCEDIMENTO CIVILE - Esecuzione forzata immobiliare - Vendita - Sospensione

Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall’art. 586 c.p.c. al giudice dell’esecuzione dopo l’aggiudicazione, quando il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato ove: a) si verifichino fatti nuovi successivi all’aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l’aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all’aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili prima dalle altre parti, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l’esercizio del potere del giudice dell’esecuzione. La nozione di “prezzo giusto”, quindi, non è sovrapponibile a quella di “prezzo di mercato”, posto che la differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo di aggiudicazione trova piena giustificazione nell’ontologica differenza tra vendita negoziale e vendita coattiva, ove, tra l’altro, la seconda implica un’apprezzabile riduzione di prezzo connessa al disposto di cui all’art. 2922 c.c. (mancanza di garanzia per vizi e difetti).

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2922

Codice di Procedura Civile, art. 586

Conformi

Cass. Civ., sez. III, 21.09.2015, n. 18451

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Tribunale di Como, Sezione I, Decreto n. 79/sub 2 del 10.07.2019 – Dott. A. PETRONZI
FALLIMENTO - Crediti prededucibili - Liquidazione de plano con decreto del Giudice Delegato - Presupposti - Diritto di contestazione degli Organi della procedura - Sussiste - Necessità di domanda di ammissione al passivo in caso di contestazione - Sussiste

In base al novellato art. 111 bis L.F., il titolare di un credito prededucibile deve, di regola, presentare domanda di ammissione al passivo della procedura, che verrà depositata, in funzione del momento del sorgere del credito, senza scontare i limiti oggettivi derivanti dalla eventuale “ultratardività”. Lo stesso art. 111 bis L.F. prevede però due categorie di crediti prededucibili meritevoli di essere esonerati dalla sottoposizione allo speciale procedimento di accertamento del passivo. Tali categorie sono costituite da: a) i crediti di massa non contestati per esistenza, collocazione ed ammontare, anche se sorti durante l’esercizio provvisorio; b) i crediti sorti a seguito di provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti ai soggetti nominati ai sensi dell’art. 25 L.F.; salva, solo per i crediti di cui alla seconda categoria, l’impugnazione del provvedimento con lo strumento del reclamo di cui all’art. 26 L.F., nel caso di contestazione della decisione del Giudice Delegato. La contestazione sull’esistenza, collocazione e/o ammontare dei crediti in questione può essere senza dubbio formulata dagli organi della procedura, ma non possono invece sollevare contestazioni il fallito ed i creditori, in quanto non esiste alcun obbligo del curatore di avvisarli in ordine all’esistenza di un credito prededucibile. Detta contestazione determina la necessaria sottoposizione dei crediti in oggetto alle regole processuali della ammissione allo stato passivo, secondo quanto previsto dall’art. 111 bis L.F., con la conseguenza che ogni questione attinente all’accertamento del credito ed alla sua collocazione è funzionalmente attratta alla disciplina propria dello strumento dell’insinuazione allo stato passivo, prevista dagli artt. 93 e ss. L.F..

 

Riferimenti normativi

Legge 16.03.1942, n. 267, art. 25, 26 e 93

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Tribunale di Como, Sezione I, Decreto n. 11-17 del 26.06.2019 – Dott. A. PETRONZI
PROCESSO CIVILE - Sentenza di accertamento del diritto di proprietà immobiliare - Successiva variazione catastale per frazionamento - Trascrizione della sentenza con riserva del Conservatore - Impugnazione - Diritto alla trascrizione senza riserva - Sussiste

In presenza di procedure di modificazione dei dati catastali, ben potrebbe supplire alla necessità di identificazione del bene nella nota di trascrizione anche il richiamo ai precedenti dati catastali, in quanto dagli stessi, una volta assegnati i dati frutto della variazione, è possibile ricostruire la storia catastale del bene e procedere all’identificazione del cespite interessato dalla formalità, non già in base ad elementi estrinseci, ma sulla scorta degli stessi dati emergenti dalla nota. La finalità dei dati catastali, avuto riguardo al regime pubblicitario, è legata ad una esigenza puramente descrittiva dell’entità immobiliare, che può essere comunque assicurata da ogni utile elemento, da indicarsi nella nota di trascrizione, idoneo ad identificare compiutamente e senza alcun margine di incertezza, per quel che qui interessa, l’oggetto della pubblicità immobiliare. Il dato catastale, in altre parole, lungi dall’essere una entità fissa ed immutabile, ma degradando a mero elemento puramente descrittivo del bene, può subire nel tempo delle variazioni che rispecchiano la evoluzione dei traffici giuridici e che, se compiutamente ed in maniera non equivoca ricostruite nella nota di trascrizione, non possono ostacolare la corretta esplicazione del regime pubblicitario di opponibilità ai terzi.

 

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2674

 

Conformi

Cass. Civ., sez. II, 19.02.2019, n.  4842

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Tribunale di Como, Sezione Lavoro, Sentenza n. 97 del 29.03.2019 – Dott.ssa B. CAO
COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - Credito di lavoro a titolo di retribuzioni corrisposte in misura insufficiente - Credito di lavoro a titolo di retribuzione integralmente non corrisposte - Onere della prova - Differenze

Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l’onere di dimostrare di aver lavorato oltre l’orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l’insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore di lavoro effettivamente svolte, senza che eventuali – ma non decisive – ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare un’inversione dell’onere della prova.

Qualora, di contro, il lavoratore rivendichi un credito di lavoro a titolo di retribuzioni mai corrispostegli, è onere del datore di lavoro, parte convenuta, dimostrare di aver provveduto al regolare pagamento delle spettanze al lavoratore.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2108

Codice Civile, art. 2697

Conformi alla prima parte della massima

Cass. Civ., sez. lav., 16.02.2009, n. 3714

Conformi alla seconda parte della massima

Tribunale di Bologna, 16.05.2013

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Tribunale di Como, Sezione Lavoro, Sentenza n. 129 del 09.05.2019 – Dott.ssa B. CAO
APPALTO FRAUDOLENTO - Potere di impartire disposizioni - Insufficienza

In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell’appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell’appaltatore, occorrendo di contro verificare se esse siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, che può formare oggetto di un genuino contratto di appalto.

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 10.09.2003, n. 276, art. 29

Conformi

Cass. Civ., sez. lav., 12.04.2018, n. 9139

Tribunale di Milano, 15.03.2017

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Tribunale di Como, Sezione Lavoro, Sentenza n. 40 del 14.02.2019 – Dott.ssa B. CAO
PREVIDENZA ED ASSISTENZA - Pensione di inabilità - Assegno sociale - Requisito anagrafico - Raggiungimento età pensionabile

Il requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi entro il quale, a decorrere dall’1.01.2018, può essere erogata dall’INPS la pensione di inabilità vale solo per coloro che non abbiano già maturato l’età pensionabile in precedenza (sulla base del diverso requisito anagrafico di 65 anni e 7 mesi). Il contribuente che ha maturato l’età pensionabile prima dell’1.01.2018 può presentare esclusivamente domanda di assegno sociale ex art. 19 L. n. 118/1971, con diritto alla percezione della prestazione a far data dal mese successivo alla presentazione della domanda.

 

Riferimenti normativi

Legge 30.04.1969, n. 153, art. 26

Legge 30.03.1971, n. 118, art. 12, 13 e 19

Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, art. 12

Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, art. 24

Decreto Ministeriale Economia e Finanze 05.12.2017

 

Prassi amministrativa

Messaggio INPS n. 4920 del 07.12.2017

 

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Tribunale di Como, Sezione Lavoro, Sentenza n. 24 del 31.01.2019 – Dott.ssa B. CAO
PREVIDENZA ED ASSISTENZA - Accesso indennità di disoccupazione - NASPI - Risoluzione consensuale rapporto di lavoro - Rifiuto trasferimento - Conciliazione in sede sindacale - Diritto al trattamento

In ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro conseguente al rifiuto del prestatore di lavoro di accettare il trasferimento ex art. 2103 c.c., disposto dal datore di lavoro in luogo distante da quello di residenza oltre 50 km e raggiungibile con i mezzi pubblici in più di 80 minuti, formalizzata con verbale di conciliazione in sede sindacale, il lavoratore ha diritto ad accedere al trattamento di disoccupazione (NASPI), trattandosi di una situazione, nella sostanza, sostitutiva e preventiva rispetto a provvedimenti quali un probabile licenziamento per giustificato motivo oggettivo o a delle dimissioni per giusta causa.

 

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2103

Decreto Legislativo 04.03.2015, n. 22, art. 3

Decreto Legislativo 21.04.200, n. 181, art. 1

Legge 28.06.2012, n. 92, art. 2

 

Prassi amministrativa

Circolare INPS n. 94 del 12.05.2015

Circolare INPS n. 142 del 29.07.2015

Circolare INPS n. 163 del 20.10.2003

 

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Tribunale di Como, Sezione Lavoro, Sentenza n. 96 del 29.03.2019 – Dott.ssa B.CAO
RISARCIMENTO DEL DANNO - Infortunio sul lavoro - Danno differenziale - Calcolo per voci distinte e omogenee - Legge di riforma n. 145 del 2018 - Applicabilità ratione temporis

Nella liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL, è necessario operare un computo per poste omogenee, senza che su tale soluzione spieghi effetti lo ius superveniens di cui alla Legge n. 145 del 2018, posto che dette modifiche non possono trovare applicazione per gli infortuni occorsi prima del 1 gennaio 2019.

Riferimenti normativi

Legge 30.12.2018, n. 145, art. 1 comma 1126

Decreto del Presidente della Repubblica 30.06.1965, n. 1124, art. 10

Conformi

Cass. Civ., sez. Lav., 21.05.2019, n. 13645

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Tribunale di Como, Sezione Lavoro, Sentenza n. 96 del 29.03.2019 – Dott.ssa B.CAO
PROCEDIMENTO CIVILE - Incapacità del teste - Interesse personale, attuale e concreto al giudizio - Prossimo congiunto del lavoratore - Danno parentale

L’incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. si configura solo quando sussiste un interesse personale, concreto ed attuale, che coinvolga il teste nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare allo stesso giudizio nel quale viene richiesta la sua testimonianza (nel caso di specie, è stata negata l’incapacità a testimoniare del prossimo congiunto del lavoratore, in tesi titolare di un diritto al risarcimento del danno parentale per responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro, nel giudizio promosso nei confronti di quest’ultimo dal lavoratore medesimo per i danni patiti in conseguenza del sinistro occorso nell’espletamento delle proprie mansioni).

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art. 246

Conformi

Cass. Civ., sez. I, 30.05.2018, n. 13684

Cass. Civ., sez. II, 05.01.2018, n. 167

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Tribunale di Como, Sezione II, Sentenza n. 54 del 14.01.2019 – Dott.ssa N. SOMMAZZI
CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO - Utilizzo da parte del Consulente Tecnico d’Ufficio di listini prezzi e prezziari in assenza di allegazione di parte - Ammissibilità - Condizioni

Il Consulente Tecnico d’Ufficio può legittimamente fare riferimento ai prezzi correnti in un determinato periodo per la riparametrazione di compensi pattuiti a corpo tra le parti, anche se i relativi listini non sono stati dalle stesse prodotti, purché provveda, a garanzia del contraddittorio, all’allegazione di tali prezziari alla propria relazione.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art. 62

Codice di Procedura Civile, art. 194

Conformi

Cass. Civ., sez. I, 28.01.2010, n. 1901

Cass. Civ., sez. III, 23.02.2006, n. 3990

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