A prescindere dalla qualificazione dell’obbligazione del medico chirurgo plastico come obbligazione di mezzi o di risultato, è indubbio che chi si rivolge a tale professionista lo fa per finalità spesso esclusivamente estetiche e, quindi, per rimuovere un difetto e raggiungere un determinato risultato, non per curare una malattia. Ne consegue che il risultato rappresentato dal miglioramento estetico dell’aspetto del paziente non è solo un motivo, ma entra a far parte del nucleo causale del contratto e ne determina la natura.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1218

Codice Civile, art. 2230

Conformi

Cass. Civ., sez. III, 25.11.1994, n. 10014

Tribunale di Milano, 24.07.2017, n. 8243

Tribunale di Milano, 29.10.2015, n. 12113

Tribunale di Padova, 10.03.2004

Tribunale di Roma, 05.10.1996

Contra

Cass. Civ., sez. III, 03.12.1997, n. 12253

Tribunale di Bari, 23.05.2011, n. 1780