Al socio di una società in nome collettivo, cui lo stesso contratto sociale abbia attribuito la qualità di amministratore e, perciò, una posizione particolare, distinta da quella degli altri soci, non può negarsi “a priori” il diritto al compenso per l’attività prestata in detta qualità, qualora difetti un’esplicita previsione di gratuità del mandato ricevuto. Infatti,  stante l’equiparazione degli amministratori ai mandatari, desumibile dal combinato disposto degli artt. 2293 e 2260 c.c., anche nel contesto del rapporto sociale, il mandato conferito all’amministratore deve presumersi oneroso ai sensi dell’art. 1709 c.c.. Occorre, di contro, esaminare complessivamente il contenuto del medesimo contratto sociale e, in particolare,  le disposizioni relative alla ripartizione degli utili. Pertanto, solo ove da tale indagine risulti che le parti hanno tenuto conto della particolare posizione del socio amministratore, per attribuirgli una partecipazione agli utili di speciale rilievo, non è ipotizzabile un ulteriore compenso per l’attività di amministrazione.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2260

Codice Civile, art. 2293

Codice Civile, art. 1709

Conformi

Cass. civ., sez. lav., 28.05.1985, n. 3236

Cass. civ., sez. lav., 13.11.1984, n. 5747