L’installazione di una canna fumaria a servizio della proprietà esclusiva di un condomino sul muro comune perimetrale (facciata) dell’edificio condominiale integra una modifica della cosa comune che ciascun condomino può apportare a sue cure e spese per l’esercizio di un uso più intenso ex art. 1102 C.C., a condizione che non pregiudichi i pari diritti d’uso e di godimento degli altri condomini e non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio, non alterandone il decoro architettonico.
L’alterazione di tale decoro si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche dell’edificio, bensì quando la nuova opera – modificandone l’originario aspetto anche soltanto in singoli elementi o punti – si rifletta negativamente sull’insieme dell’aspetto armonico dello stabile.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1102
Codice Civile, art. 1120
Conformi
Per la prima parte della massima
Cass. civ., sez. II, 23.02.2012, n. 2741
Tribunale di Genova, 14.01.2009
Per la seconda parte della massima
Cass. civ., sez. II, 16.05.2000, n. 6341
Tribunale di Catania, 02.05.2017
Tribunale di Bologna, 16.06.2014