L’installazione di una canna fumaria a servizio della proprietà esclusiva di un condomino sul muro comune perimetrale (facciata) dell’edificio condominiale integra una modifica della cosa comune che ciascun condomino può apportare a sue cure e spese per l’esercizio di un uso più intenso ex art. 1102 C.C., a condizione che non pregiudichi i pari diritti d’uso e di godimento degli altri condomini e non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio, non alterandone il decoro architettonico.

L’alterazione di tale decoro si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche dell’edificio, bensì quando la nuova opera – modificandone l’originario aspetto anche soltanto in singoli elementi o punti – si rifletta negativamente sull’insieme dell’aspetto armonico dello stabile.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1102

Codice Civile, art. 1120

Conformi

Per la prima parte della massima

Cass. civ., sez. II, 23.02.2012, n. 2741

Tribunale di Genova,  14.01.2009

Per la seconda parte della massima

Cass. civ., sez. II, 16.05.2000, n. 6341

Tribunale di Catania, 02.05.2017

Tribunale di Bologna, 16.06.2014