La minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, situazione che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l’esercizio del diritto medesimo, sia iniquo ed esorbiti dall’oggetto di quest’ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall’ordinamento. (Nel caso di specie il datore di lavoro ha prospettato al lavoratore, vista la situazione che si era venuta a creare in azienda a seguito delle indagini in corso che lo avevano visto dapprima indagato e poi imputato, per un delitto avvenuto nell’espletamento delle sue mansioni lavorative, un possibile mutamento di mansioni alternativo all’inizio del procedimento disciplinare per i medesimi fatti, circostanza ordinaria per non dire doverosa in casi siffatti. Non veniva minacciato alcun male ingiusto al lavoratore. La proposta mirava invece a salvaguardare il suo posto di lavoro essendo evidentemente del tutto incerto l’esito dell’eventuale procedimento disciplinare).

Riferimenti normativi

Codice Civile,  art. 1438

 

Conformi

Cass. civ., sez. I, 09.10.2015, n.  20305