Il credito derivante dalle imposte sull’immobile (IMU e TASI) maturate nel corso della procedura concorsuale deve ritenersi prededucibile ex lege, in forza dell’espresso disposto dell’art. 10 comma 6 del D.Lgs. 504/1992, così come riformato nel 2006, per quanto riguarda l’IMU, e della sua applicabilità in via analogica ai tributi che ne condividono il presupposto impositivo, per quanto riguarda la TASI.

Riferimenti normativi

Legge Fallimentare, art. 111

Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, art. 10

 

Conformi

Tribunale di Como, 24.01.2017

Cass. civ., sez. I, 28.02.2013, n. 2015