In seguito alla riassunzione del processo interrotto, il mancato rinnovo dell’atto di costituzione della parte già costituita, pur comportandone la contumacia, non implica alcun abbandono delle domande già proposte.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art. 290
Codice di Procedura Civile, art. 291
Codice di Procedura Civile, art. 303
Conformi
Cass. civ., sez. III, 16.12.2014, n. 27372
Cass. civ., sez. III, 30.09.2008, n. 24331