La previsione di cui all’art. 111 ter comma 2 L. Fall. non pone una regola di carattere meramente contabile, ma detta un criterio di regolamentazione degli eventuali conflitti tra crediti prededucibili e crediti assistiti da cause di prelazione: detto conflitto deve essere risolto facendo gravare sul ricavato dei beni oggetto di garanzia sia le spese prededucibili specificamente sostenute per la loro conservazione, amministrazione e liquidazione, evidenziate nel conto speciale, sia un’aliquota di spese generali in quanto sostenute nell’interesse dei creditori.

Riferimenti normativi
Legge Fallimentare, art. 111 bis
Legge Fallimentare, art. 111 ter

Conformi
Tribunale di Milano, 21.05.2015