Art. 106 Cod. Proc. Civ.

Artt. 24 e 52 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Qualora l’atto di chiamata in causa del terzo, da parte del convenuto, introduca una domanda di garanzia impropria, fondata su un distinto rapporto giuridico fra chiamante e chiamato, la dichiarazione di fallimento del chiamato comporta l’inammissibilità di tale domanda di garanzia e va eventualmente proposta con ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore.