In tema di responsabilità solidale per fatto illecito imputabile a più persone, il vincolo di solidarietà che lega i coautori del fatto dannoso importa che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione anche da uno solo dei coobbligati, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e la diseguale efficienza causale di esse possono avere rilevanza unicamente ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili e cioè ai fini dell’azione di regresso. Pertanto, ove i corresponsabili non abbiano svolto reciprocamente tra loro azione di regresso ai sensi dell’art. 1298 c.c., il giudice non è tenuto a quantificare internamente la misura della responsabilità ascrivibile a ciascuno di essi.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1298

Codice Civile, art. 2055

Codice di Procedura Civile, art. 99

Conformi

Cass. civ., sez. III, 06.04.2006, n. 8105

Cass. civ., sez. III, 24.06.2002, n. 9167