La surrogazione ex art. 1916 c.c. determina, secondo la giurisprudenza unanime, la successione a titolo particolare dell’assicuratore (nella specie, I.N.A.I.L.) nel diritto dell’assicurato al risarcimento verso il terzo responsabile (soggetto esterno al rischio protetto dall’assicurazione obbligatoria): la relativa domanda può essere accolta solo entro i limiti della somma liquidata a titolo risarcitorio, previo accertamento dell’esistenza e dell’entità dei danni secondo le norme del codice civile.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1916
Codice Assicurazioni Private, art. 142
Conformi
Cass. civ., sez. Un., 29.04.2015, n. 8620
Cass. civ., sez. III, 18.09.2015, n. 18304
Cass. civ., sez. III, 23.02.2009, n. 4347
Cass. civ., sez. III, 10.01.2008, n. 255
Tribunale di Lucca, 07.04.2017
Tribunale di Perugia, 19.01.2016