La surrogazione ex art. 1916 c.c. determina, secondo la giurisprudenza unanime, la successione a titolo particolare dell’assicuratore (nella specie, I.N.A.I.L.) nel diritto dell’assicurato al risarcimento verso il terzo responsabile (soggetto esterno al rischio protetto dall’assicurazione obbligatoria): la relativa domanda può essere accolta solo entro i limiti della somma liquidata a titolo risarcitorio, previo accertamento dell’esistenza e dell’entità dei danni secondo le norme del codice civile.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1916

Codice Assicurazioni Private, art. 142

Conformi

Cass. civ., sez. Un., 29.04.2015, n. 8620

Cass. civ., sez. III, 18.09.2015, n. 18304

Cass. civ., sez. III, 23.02.2009, n. 4347

Cass. civ., sez. III, 10.01.2008, n. 255

Tribunale di Lucca, 07.04.2017

Tribunale di Perugia, 19.01.2016