L’art. 1669 c.c. trova applicazione non solo nei casi in cui il venditore abbia provveduto alla costruzione con propria gestione di uomini e mezzi, ma anche nell’ipotesi in cui, pur avendo lo stesso utilizzato l’opera di soggetti estranei, la costruzione sia comunque  ad esso riferibile, in tutto o in parte, per avervi partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo svolgimento dell’altrui attività o di impartire direttive o di sorveglianza, sempre che la rovina o i difetti dell’opera siano riconducibili all’attività dal medesimo riservatasi. In ogni caso, la presenza in cantiere del Direttore Lavori nominato dal committente/venditore non consente di ravvisare automaticamente in capo al venditore medesimo profili di responsabilità.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1669

Conformi

Cass. civ., sez. II, 13.07.2007, n. 16202