Ove i congiunti superstiti sviluppino, in conseguenza del decesso del proprio famigliare, una vera e propria malattia psichica, agli stessi, oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione del rapporto parentale (c.d. “danno per la morte del congiunto”),  deve essere riconosciuto il risarcimento del danno biologico di natura psichica conseguente all’evento luttuoso (c.d, “danno da lutto patologico”).

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2059

Conformi

Cass. civ., sez. III, 25.01.2002, n. 881

Cass. civ., sez. III, 25.02.2000, n. 2134

Tribunale di  Bologna, 04.01.2017

Tribunale di Ravenna, 23.04.2016

Tribunale di Reggio Emilia, 02.02.2014

Tribunale di Rovereto 10.02.2014