Ove i congiunti superstiti sviluppino, in conseguenza del decesso del proprio famigliare, una vera e propria malattia psichica, agli stessi, oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione del rapporto parentale (c.d. “danno per la morte del congiunto”), deve essere riconosciuto il risarcimento del danno biologico di natura psichica conseguente all’evento luttuoso (c.d, “danno da lutto patologico”).
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2059
Conformi
Cass. civ., sez. III, 25.01.2002, n. 881
Cass. civ., sez. III, 25.02.2000, n. 2134
Tribunale di Bologna, 04.01.2017
Tribunale di Ravenna, 23.04.2016
Tribunale di Reggio Emilia, 02.02.2014
Tribunale di Rovereto 10.02.2014