In materia di reiterazione dei contratti a tempo determinato per i docenti precari è necessario distinguere tra supplenze annuali, c.d. su organico di diritto, e supplenze temporanee, c.d. su organico di fatto. E’ illegittima solo la reiterazione, oltre 36 mesi, dei contratti a termine su organico di diritto, mentre deve ritenersi consentita la ripetizione, anche oltre tale limite, dei contratti a termine sui posti vacanti su organico di fatto, con durata limitata al solo periodo di svolgimento dell’attività didattica, a meno che il docente non dimostri che il rinnovo oltre i 36 mesi risponda ad esigenze di carattere non provvisorio, ma durevole e permanente.

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297, art. 4

Decreto Legislativo 06.09.2001 n. 368, art. 36

Legge 03.05.1999 n. 124, art. 4

Conformi

Cass. civ., Sez. Unite, 15.03.2016, n. 5072