La ricorrente titolare di pensione sociale e di indennità di accompagnamento, chiedeva l’indennità prevista per i ciechi parziali, domanda che veniva accolta retroattivamente. A seguito dell’accoglimento risultava un credito a favore della ricorrente, ma risultava indebitamente percepita la pensione sociale perché a seguito del cumulo tra pensione sociale e pensione per ciechi, erano stati superati i limiti di reddito stabiliti dalla legge. Il credito ammontava a euro 9.081,08 e  il debito a  euro 10.333,03. L’errore dell’istituto previdenziale è stato nel non avere operato contestualmente la compensazione tra quanto dovuto alla ricorrente e quanto dalla stessa percepito in più per lo stesso periodo.

La causa deve essere decisa facendo riferimento all’articolo 52 della legge 9  marzo 1978 n. 173,  nell’interpretazione di cui all’articolo 13 legge 30 dicembre 1991 n. 412 : “la sanatoria prevista opera in relazione ad un formale definitivo provvedimento che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore salvo che la percezione sia dovuta a dolo dell’interessato”, dolo nel caso di specie non eccepito dall’ente previdenziale. Al momento della presentazione della domanda di pensione per ciechi civili la ricorrente nulla poteva sapere circa l’accoglimento della  domanda  della pensione  per ciechi. L’Inps ha errato nel non valutare contestualmente che la retrodatazione della pensione per ciechi, avrebbe comportato, per lo stesso periodo, anche la  diminuzione  della  pensione sociale. Non essendoci dolo  né   omissioni o errate dichiarazioni, non può avere luogo ai sensi dell’articolo 52 sopra citato la ripetizione dell’indebito.

Riferimenti normativi

Legge 9.03.1989, art. 52

Legge 31.12.1991, art. 13

Conformi

Cass. civ., sez. lavoro, 29.04.2016, n. 8564