Nelle cause in cui si chiede la rivalutazione contributiva per c.d  benefici amianto, la decadenza ex articolo 47 DPR 639 del 1970 prevista in tre anni non decorre dalla domanda all’Inail, ma da quella di pensione  presentata all’Inps,. L’Inail non è litisconsorte necessario. Deve altresì riconoscersi l’interesse ad agire in capo al lavoratore, in quanto la giurisprudenza ritiene ammissibile la domanda di accertamento dell’effettiva consistenza della posizione contributiva in relazione alla rivalutazione dei contributi accreditati nei periodi lavorativi di esposizione all’amianto. Il consulente tecnico d’ufficio  può avvalersi anche dell’indagine condotta da altro consulente tecnico in un altro giudizio. Le prove testimoniali e la consulenza tecnica d’ufficio sono sufficienti a ritenere  provata una notevole e  continuativa ultradecennale esposizione all’amianto.

L’agevolazione contributiva prevista dall’articolo 13 comma 8 della legge  257 del 1992, che prevede la moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 del periodo lavorativo di esposizione ultradecennale all’amianto essendo sia per la sua  maturazione, sia per sua determinazione, più favorevole di quella introdotta dall’articolo 47 comma 1 decreto legge 269/03, spetta a coloro che alla data del 2 marzo 2003 abbiano maturato i requisiti contributivi ed anagrafici, tenendo conto anche dell’incremento previsto dall’articolo 13 legge 257/92, richiesti per ottenere la pensione.

Riferimenti normativi

Legge 13.04.1992 n. 257, art. 13

Decreto Legge 30.09.2003 n. 269, art. 47

Conformi

Cass. civ., sez. lavoro, 29.10.2003, n.  16256

Cass. civ., sez. VI, 08.09.2015, n.  17798