Per beneficiare dell’agevolazione di cui all’art. 1 quater del D.L. n. 688/1985 convertito con modificazioni in L. n. 11/1986 – il quale individua una riduzione delle aliquote contributive, previdenziali ed assistenziali, a carico dei datori di lavoro operanti nel Comune di Campione d’Italia per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri – è necessario che l’imprenditore abbia pattuito sin dall’inizio una retribuzione in franchi per i propri dipendenti esponendosi, così, mensilmente ai rischi connessi all’oscillazione del cambio.

Diversamente, la ratio della norma appare violata qualora il datore di lavoro converta mensilmente lo stipendio in franchi al momento dell’erogazione al lavoratore.

 

Riferimenti normativi

Decreto Legge 02.12.1985 n. 688, conv. mod. Legge 31.01.1986, art. 1 quater