E’ illegittima solo la reiterazione, oltre 36 mesi, dei contratti a termine su “organico di diritto”, mentre deve ritenersi consentita la ripetizione, anche oltre tale limite, dei contratti a termine per i posti vacanti su “organico di fatto”, con durata limitata al solo periodo di svolgimento dell’attività didattica, a meno che il lavoratore non dimostri che il rinnovo del contratto oltre i 36 mesi risponda ad esigenze di carattere non provvisorio, ma durevole e permanente.
La sanzione conseguente all’accertata illegittimità dei rinnovi dei contratti a tempo determinato, per le supplenze su organico di diritto, non può essere però la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, per l’esplicito divieto previsto per le Pubbliche Amministrazioni dall’art. 36, co. 5 D.lgs. n. 165/2001, per cui residua solo la tutela risarcitoria, pari a un’indennità omnicomprensiva, tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità, secondo quanto già disposto da Cass. civ., S.U., n. 5072/2016.
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297
Legge 03.05.1994 n. 124, artt. 4 e 11
Decreto Legislativo 06.09.2001 n. 368
Decreto Legislativo 30.03.2001, art. 36
Legge 04.11.2010 n. 183, art. 32
Legge 13.07.2015 n. 107
Conformi
Cass. civ., sez. lav., 07.11.2016, n. 22552
Cass. civ., sez. un.,15.03.2016, n. 5072
Corte Cost., 20.07.2016, n. 187