La domanda di riconoscimento dell’anzianità di servizio utile ai fini pensionistici, proposta dal personale della Guardia di Finanza, rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario quando è volta al mero accertamento della misura dell’anzianità di servizio e non anche al computo della maggiorazione prevista dall’art. 21 del D.P.R. n. 1092/1973; in quest’ultimo caso, resta ferma la cognizione della Corte dei Conti.

 

Ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS ai sensi degli artt. 21, 40 e 124 del D.P.R. n. 1092/1973 e, dunque, del riconoscimento della maggiorazione ivi prevista, per “servizio prestato” deve intendersi il “servizio utile” e non il “servizio effettivo”.

 

Riferimenti normativi

Decreto Presidente della Repubblica 29.12.1973 n. 1092, artt. 21, 40, 124

 

Contra

Corte dei Conti, sez. I, 30.01.2015, n. 88

Corte dei Conti, sez. riun., 27.05.2011, n. 8