In tema di risarcimento del danno alla persona, il danno patrimoniale è risarcibile solo se sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell’attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell’essenza dell’individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute.

Il danno biologico non coincide automaticamente con una riduzione della capacità lavorativa specifica, per cui spetta al danneggiato l’onere di dimostrare che le lesioni fisiche subite hanno ridotto la propria capacità di lavorare e, quindi, di produrre reddito.

Riferimenti normativi

Codice Civile, articolo 1223

Codice Civile, articolo 2043

Codice Civile, articolo 2056

Conformi

Cass. civ., sez. lav., 09.10.2015, n. 20312

Cass. civ., sez. lav., 07.11.2005, n. 21497