Il trasferimento per incompatibilità ambientale è riconducibile alle ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all’art. 2103 c.c.. La sua adozione è subordinata a una valutazione discrezionale dei fatti che possono far ritenere nociva, per il prestigio ed il buon andamento dell’impresa, l’ulteriore permanenza del lavoratore in una determinata sede. Si tratta di un provvedimento che non ha carattere disciplinare, per cui non è richiesto il rispetto del procedimento di cui all’art. 7 l. 300/1970. In tale caso, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, dev’essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità che il datore di lavoro ha posto a suo fondamento. Tale controllo non può essere pertanto esteso al merito della scelta organizzativa, né questa deve presentare necessariamente il carattere dell’inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento rappresenti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo.

 

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2103

Legge 300/1970, art. 7

 

Conformi

Cass. civ., sez. lav., 23.02.2017 n. 4265

Cass. civ., sez. lav., 12.12.2002 n. 17786