La quota pignorabile delle retribuzioni e delle pensioni, ove si sia in presenza di dipendenti privati e non pubblici, deve essere determinata sull’intera retribuzione, al lordo delle cessioni volontarie, al fine di evitare che, attraverso tali cessioni, il debitore possa vanificare le avverse pretese creditorie.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art. 545