L’art. 16 septies del D.l. n. 179 del 2012 costituisce un’integrazione dell’art. 147 c.p.c. in materia di notifiche telematiche e ne condivide, pertanto, la ratio, che è quella di tutelare  l’interesse al riposo del destinatario nelle fasce orarie ivi indicate (dopo le ore 21.00 e sino alle ore 7.00 del giorno successivo). Ne consegue che la notifica effettuata a mezzo PEC dopo le ore 21.00 deve considerarsi perfezionata il giorno successivo solo per il destinatario e non anche per il notificante. Diversamente, si introdurrebbe un’anticipazione del termine per il notificante estraneo allo scopo perseguito dall’art. 147 c.p.c. che, come si è detto, è meramente quello di tutelare il riposo notturno del destinatario.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 147

Decreto Legge 18.10.2012 n. 179, art. 16 septies

Conformi

Corte d’Appello di Firenze, 26.01.2017

Contra

Cass. civ., sez. III, 21.09.2017, n. 21915

Cass. civ., sez. lav., 04.05.2016, n. 8886

Corte d’Appello di Bologna, 03.11.2015