L’art. 16 septies del D.l. n. 179 del 2012 costituisce un’integrazione dell’art. 147 c.p.c. in materia di notifiche telematiche e ne condivide, pertanto, la ratio, che è quella di tutelare l’interesse al riposo del destinatario nelle fasce orarie ivi indicate (dopo le ore 21.00 e sino alle ore 7.00 del giorno successivo). Ne consegue che la notifica effettuata a mezzo PEC dopo le ore 21.00 deve considerarsi perfezionata il giorno successivo solo per il destinatario e non anche per il notificante. Diversamente, si introdurrebbe un’anticipazione del termine per il notificante estraneo allo scopo perseguito dall’art. 147 c.p.c. che, come si è detto, è meramente quello di tutelare il riposo notturno del destinatario.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 147
Decreto Legge 18.10.2012 n. 179, art. 16 septies
Conformi
Corte d’Appello di Firenze, 26.01.2017
Contra
Cass. civ., sez. III, 21.09.2017, n. 21915
Cass. civ., sez. lav., 04.05.2016, n. 8886
Corte d’Appello di Bologna, 03.11.2015