Nel caso in cui sia promossa azione extracontrattuale di risarcimento danni, l’art. 5.3 del Regolamento CE 44/01 (previsione rimasta invariata all’art. 7.2 del nuovo Regolamento n. 1215/12, in vigore dal 10.01.2015) consente che un soggetto domiciliato in uno Stato membro sia convenuto avanti all’Autorità Giurisdizionale di altro Stato membro in cui “l’evento dannoso è avvenuto, o può avvenire”: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ripetutamente statuito che l’espressione utilizzata dal legislatore comunitario per determinare la competenza giurisdizionale si riferisce sia al luogo del fatto generatore del danno, sia al luogo in cui il danno si è verificato, e che il convenuto può, a scelta dell’attore, essere indifferentemente citato avanti al Giudice di uno dei due luoghi.
Qualora l’evento dannoso denunciato dall’attore sia riconducibile ad atti di concorrenza sleale, luogo di commissione dell’illecito non è quello in cui il danneggiato ha sede, ma quello in cui si sono manifestati sia gli atti vietati dall’art. 2598 c.c. sia gli effetti sul mercato dell’attività concorrenziale vietata: la competenza giurisdizionale va determinata sulla base delle specifiche caratteristiche dell’attività in questione e non può essere riferita a qualsiasi settore di esplicazione dell’attività del soggetto, dovendo individuarsi l’ambito economico di produzione delle conseguenze dei comportamenti che si assumono lesivi della concorrenza (Fattispecie in cui l’attrice aveva contestato atti di concorrenza sleale per appropriazione di pregi e la società straniera convenuta aveva eccepito che poiché l’iniziale evento dannoso – consistito nella realizzazione dei prodotti – si era verificato in uno Stato estero, a quest’ultimo competesse la giurisdizione sulla domanda di risarcimento: il Tribunale ha rigettato l’eccezione e riconosciuto la giurisdizione italiana in quanto era nel mercato italiano che la convenuta aveva alterato la concorrenza fra le imprese).
Riferimenti normativi
Regolamento CE n. 44/2001, art. 5.3
Conformi
Corte di Giustizia Unione Europea, sez. I, 21.04.2016, n. 572/14
Corte di Giustizia Unione Europea, sez. V, 18.07.2013 nella causa C-147/12
Corte di Giustizia Unione Europea, sez. V, 25.10.2011 nella causa C-133/11
Cass. civ., sez. un., 19.01.2017, n. 1311
Cass. civ., sez. un., 10.09.2013, n. 20700
Cass. civ., sez. un., 10.06.2013, n. 14508
Tribunale di Milano, sez. spec. in materia di imprese, 14.09.2017
Corte d’Appello di Roma, sez. spec. in materia di imprese, 29.04.2017
Corte d’Appello de L’Aquila, 03.03.2011
Per la seconda parte della massima:
Cass. civ., sez. VI, 27.10.16, n. 21776
Cass. civ., sez. I, 13.07.2004, n. 12974
Tribunale di Bologna, sez. spec. in materia di imprese, 20.06.2016
Tribunale di Milano, 19.02.2008