Qualora la clausola compromissoria inserita in un contratto di appalto preveda che la disciplina del collegio arbitrale (e quindi anche le modalità di designazione degli arbitri) debba avvenire in base al regolamento di un organismo specificamente indicato nel contratto, ma rivelatosi inesistente, l’impossibilità di procedere alla nomina degli arbitri secondo quanto concordato non comporta la nullità della clausola, bensì l’applicazione analogica del meccanismo suppletivo di designazione degli arbitri di cui al combinato disposto degli art. 809 e 810 c.p.c., che consente di salvaguardare la esplicita ed inequivoca volontà espressa dalle parti di rinunciare alla giurisdizione statuale.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art. 809

Codice di Procedura Civile, art. 810

Conformi

Corte d’Appello di Lecce, 06.07.2015

Tribunale di Bari, 15.06.2006