L’onere imposto alla Compagnia Assicuratrice, ai sensi dell’art. 1892 comma 2 c.c., di manifestare  la propria volontà di esercitare l’azione di annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato, a pena di decadenza,  entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza della causa di annullabilità, non sussiste quando il sinistro si verifica prima che sia decorso il suddetto termine e, a maggior ragione, prima che la Compagnia Assicuratrice abbia conosciuto l’inesattezza o la reticenza della dichiarazione. In tal caso, infatti, è sufficiente che la Compagnia Assicuratrice invochi, anche in via di eccezione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo dell’assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio, senza che sia necessario impugnare formalmente il contratto di assicurazione.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1892

Conformi

Cass. civ., sez. III, 04.03.2003, n. 3165