Nel caso di una successione di comportamenti la cui somma determina il venir meno della fiducia del datore di lavoro nelle future prestazioni del dipendente, la tempestività della contestazione va riferita a detta somma, e quindi all’episodio che determina  il superamento del limite che giustifica il licenziamento. Per quanto riguarda i comportamenti pregressi, se da un lato è necessario che sia stata portata a conoscenza del lavoratore la loro valutazione negativa, in tempo utile perché lo stesso possa evitarne la reiterazione, dall’altro non sussiste a carico del datore di lavoro l’ulteriore onere di adottare per ciascuna inadempienza un adeguato provvedimento disciplinare, a pena di decadenza dal potere di attribuire ad essa rilevanza a fondamento di una più grave sanzione.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2119

Legge 20.05.1970, n. 300, art. 7

Conformi

Cass. civ., sez. lav., 25.09.2002, n. 13943

Cass. civ., sez. lav., 01.02.1996, n. 884

Contra

Cass. civ.,  sez. lav., 16.06.1987, n. 5309

Corte d’Appello di Firenze, 02.07.2015