L’attività del gestore della discoteca, in ragione della natura dei mezzi dallo stesso adoperati, ove costituiti da un impianto elettroacustico di potenza tale da poter determinare la lesione dell’udito, deve essere qualificata come pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., con la conseguenza che, se il gestore non prova di aver adottato tutte le misura idonee ad evitare il danno, sorge in automatico la sua responsabilità

Riferimento normativi
Codice Civile, art. 2050