L’art.1, DLL 368/01 recita:”E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1”(ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzative o sostitutive)…omissis…

L’obbligo del riferimento alle ragioni tecnico-produttive deve avere un contenuto emergente dal contratto scritto e non aliunde. La mancanza di “ogni riferimento” e di “ogni previo colloquio” sui motivi dell’assunzione a termine, fanno ritenere il contratto a tempo determinato nullo. Con la conseguenza che, il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo indeterminato.