Massimario
Trib. Como – Sez. Lavoro (dott. M. Mancini), Sent. del 16/02/2014
Lavoro subordinato (rapporto di) – rapporto di lavoro alle dipendenzedi pubblica amministrazione – personale a tempo determinato della scuola –mancata fruizione delle ferie – monetizzazione – esclusione

Da una lettura congiunta deicommi 54, 55, 56 dell’art 1 L. 228 e dell’art 5 comma 8 del D.L. 52012 derivache i docenti a tempo determinato dal 772012 al 112013 potevano goderedelle ferie anche in periodi diversi da quelli di sospensione delle lezioni manon potevano più conseguire la monetizzazione delle ferie come precedentementeprevisto dal CCNL; dal 112013 al 192013 potevano ancora godere delleferie anche in periodi diversi da quelli di sospensione delle lezioni epotevano ottenere la monetizzazione delle ferie per la sola differenza tra igiorni di

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Tribunale di Como, Sentenza n. 311/14 del 11.02.2014 – Dott.ssa Cao
Mediazione – provvigione delmediatore - presupposti

In tema di mediazione, l’articolo73 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59, che ha soppresso il ruolo dei mediatori dicui all’articolo 2 della L. 3 febbraio 1989 n. 39, non ha però abrogato talelegge, disponendo anche che le attività da essa disciplinate siano soggette adichiarazione di inizio attività corredata da certificazioni attestanti ilpossesso dei requisiti prescritti, da presentare alla Camera di Commercio; neconsegue che l’articolo 6 della legge numero 39 succitata deve interpretarsinel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa dicui al D.Lgs n. 59 del 2010, hanno diritto alla provvigione i soli mediatoriiscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla Camera di Commercio.

Riferimenti normativi

Legge 3.02.1989 n. 39 art. 2

Legge 3.02.1989 n. 39 art. 6

Decreto Legislativo 26.03.2010 n.59 art. 73

Conformi

Cass. Civ. Sez. III 26.03.2009 n.7332

Cass. Civ. Sez. III 8.07.2010 n.16147

Cass. Civ. Sez. III 5.09.2006 n.19066

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Tribunale di Como, Sentenza n. 300 del 10.02.2014 – Dott. Negridella Torre
PROCEDIMENTO CIVILE - Responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96coma 3 c.p.c. - Abuso del processo - Risvolti pubblicistici - Lesione delprincipio della ragionevole durata del giusto processo

L’area di applicazione dellasanzione di cui all’art. 96 comma 3 c.p.c. corrisponde ad ogni ipotesi di abusodel processo e, cioè, ad ogni utilizzo dello strumento processuale che,aderendo a mere istanze dilatorie, defatiganti o emulative, ovvero consistendoin un’iniziativa temerariamente proposta o proseguita, si traduca in unpregiudizio per l’interesse della collettività a disporre di un servizio (dirisoluzione delle controversie fra privati) efficiente e rapido. Ogni scelta ocondotta processuale che presenti tali profili viene, infatti, a collidere conil principio della ragionevole durata del giusto processo, sancito dall’art.111 Cost., sia sotto il profilo del singolo giudizio, sia sotto il più generaleprofilo della diminuzione della complessiva capacità di risposta del sistemagiurisdizionale alle istanze dei privati (fattispecie nella quale è statasanzionata ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c. la parte attrice le cuipretese, all’esito dell’istruttoria, sono rimaste del tutto sfornite di prova).

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.96

Costituzione art. 111

Conformi

Cass. Civ., Sez. Un. 15.11.2007,n. 23726

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Trib. Como – SezioneLavoro (dott. M. Mancini), Ordinanza R.G. 1366/13
Lavoro subordinato (rapportodi) - licenziamento - ammissibilità « rito fornero »

E’ applicabile il « rito fornero » alla tutela obbligatoria,quando il ricorso presentato ai sensi della Legge n. 92/2012 contenga sia ladomanda principale di tutela reale azionata ai sensi dell’art. 18 dello Statutodei Lavoratori, sia quella subordinata azionata ai sensi dell’art. 8 L. 604/66estranea al nuovo procedimento; ciò in quanto la tutela obbligatoria siafondata sui medesimi fatti costitutivi e sia proposta in via subordinata insede di conclusioni rispetto a quella reale

 

riferimento normativi

Legge 28 giugno2012 n. 92 art. 1 co 47-48-49

conformi

TRIBUNALE NAPOLI –Sentenza 25 settembre 2013

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Trib. Como – Sez. Lavoro (dott. M. Mancini), Sentenza n. 198/2014
Contratto d’appalto – responsabilità committente pubblicaamministrazione

E’ applicabile anche allepubbliche amministrazioni l’art. 29 co. 2 D.Lgs. 276/03 che prevedel’obbligazione solidale del committente con l’appaltatore.

L’art. 1 co. 2 del decretolegislativo che dispone che il presente decreto non trova applicazione per lepubbliche amministrazioni e per il loro personale, deve essere interpretataalla luce della legge delega al fine di salvaguardarne un’interpretazioneconforme al disposto dell’art. 76 Cost.

Conseguentemente le disposizionidel decreto delegato e in particolare l’art. 1 co. 2 del decreto legislativoalla luce della legge delega deve interpretarsi nel senso che le espressionipubbliche amministrazioni e il loro personale va considerato come un’endiade.Pertanto il riferimento all’art. 1 co. 2 D.Lgs. 276/03 non può che essereriferito alla stessa qualità di datori di lavoro pubblico, non alle pubblicheamministrazioni nel loro ruolo istituzionale.

Una diversa interpretazione siporrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost. in quanto attribuirebbe una posizionedi ingiustificato privilegio alle pubbliche amministrazioni committentirispetto ai committenti privati.

Il D.L. 28/06/2013 n. 76convertito con modificazione in Legge 09/08/2013 n. 99 all’art. 9 co. 1 haespressamente sancito l’inapplicabilità dell’art. 29 citato alle pubblicheamministrazioni. La norma non è interpretativa, ma novativa, perché per essereuna norma interpretativa deve risultare chiaramente dal suo contenuto il qualedeve non solo enunciare il significato da attribuire ad una norma precedente,ma anche la volontà di imporre questa interpretazione escludendone ogni altra,l’art. 9 pertanto non è norma interpretativa anche perché la norma precedentenon era ambigua.

Per cui l’art. 9 co. 1 del D.L. èuna norma novativa con la conseguenza che le pubbliche amministrazioni andrannoesonerate dalla responsabilità solidale, prevista in materia di appaltidall’art. 29 co. 2 solo qualora il relativo contratto d’appalto sia statostipulato successivamente all’entrata in vigore del D.L. 13/07/2013.

riferimenti normativi

D.Lgs. 276/03 art. 29 co. 2°

  1. 09/08/2013 n. 99 art. 9 co. 1°

conformi

Corte Appello Torino 949/09

Corte Appello Milano 1033/13

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Tribunale di Como,Sezione Prima Civile, Sentenza n. 323/14 del 29.01.2014 – Dott. Nardecchia
Tutela dei diritti – tutela giurisdizionale dei diritti – cosagiudicata – efficacia

Il giudicato, oltre ad avere unasua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi ed aventi causa, èdotato anche di un’efficacia riflessa nel senso che la sentenza, comeaffermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confrontidi soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquandoquesti siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita inquel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, ma talieffetti riflessi sono impediti tutte le volte in cui il terzo vanti un propriodiritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale il giudicatointerviene, non essendo ammissibile che quegli ne possa ricevere un pregiudiziogiuridico.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 2909

Conformi

Cass. Civ. Sez. II 14.07.1988 n.4605

Cass. Civ. Sez. Lav. 25.03.1999 n. 2875

Cass. Civ. Sez. III 16.04.1999 n. 3797

Cass. Civ. Sez. II 04.04.2003 n. 5320

Cass. Civ. Sez. I 11.03.2005 n. 5381

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Trib. Como – Sez. Lavoro (dott. M. Mancini), Sent. n. 314/2014
Lavoro subordinato (rapporto di) – rapporto associativo (L.142/01) – legittimitàlicenziamento – competenza Giudice del Lavoro

Va ritenuta la competenza delTribunale del Lavoro nelle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti diesclusione da socio e contestuale risoluzione del rapporto di lavoro. Ilrapporto di lavoro conserva la sua autonomia e continua a restare assoggettatoalla disciplina generale dettata dall’art. 409 esc. c.p.c.

riferimenti normativi

Codice Civile 2094

Codice Civile 409

Legge 142/01 artt. 3 e 5,modificati dal D.L. 15/04/2002 n. 63 e dalla Legge 30/03.

conformi

Cassazione Civile Sez. Lavoro18/01/2005 n. 805

difformi

Cassazione Civile 24692/10

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Trib. Como – Sez. Lavoro (dott. M. Mancini), Sent. n. 263/2014
Lavoro subordinato (rapporto di) – rapporto di lavoro alle dipendenzedi pubblica amministrazione – conferimento incarico dirigenziale – competenzagiudice amministrativo – esclusione – destinatario persona già in servizio –determinazione negoziale - competenza giudice ordinario – perdita di chance – onereprova - presunzioni

L’atto di conferimentodell’incarico dirigenziale – a prescindere dalla natura concorsuale o menodella procedura – ha come destinatario una persona già in servizio ( senza chesi abbia alcuna vicenda novativa in termini di accesso all’impiego o ad unafunzione più elevata) nonché in possesso della relativa qualifica e conservanatura privata, rivestendo il carattere di determinazione negoziale assuntadall’amministrazione con i poteri e le capacità del comune datore di lavoro e rientrapertanto nella giurisdizione del giudice ordinario.

In materia di danno nonpatrimoniale da perdita di chance l’interessato ha l’onere di provare, seppurin via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essereselezionato ed il nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso, tramitel’allegazione e la prova, di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere cheil regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato unaconcreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire un determinatoincarico, in forza della quale probabilità si giustifica l’interesse stesso dellavoratore alla pronuncia di illegittimità della procedura, altrimentiinsussistente.

riferimenti normativi

art.63 D. Lgs. 1652001

art 1 D. Lgs. 1652001

conformi

Cassazione civile Sez. Un.85222012

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Tribunale di Como, Sentenza n. 239/14 del 10.01.2014 – rel. Dott.Canepa
Successioni – Successionitestamentarie – Istituzione di erede e dei legati – Legati – Acquisto erinuncia al legato – condizioni

La disciplina codicistica prevedel’automatico acquisto del legato a fronte della necessità, per la rinuncia almedesimo, di una manifestazione inequivocabile di volontà che, laddove sitratti di beni immobili, deve evidentemente avvenire in forma scritta. Se larinuncia al legato, diversamente dal suo acquisto, è pertanto atto assistito daparticolare cautela, deve ritenersi come anche la perdita di tale diritto arinunciare, debba conseguire non ad un comportamento qualsiasi bensìesclusivamente ad un comportamento suscettibile di univoca interpretazione nelsenso di risultare determinato da un’effettiva volontà a ritenere il legato inluogo di richiedere la legittima.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 649

Codice Civile art. 650

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Tribunale di Como, Sentenza n. 21 del 9 gennaio 2014 – Dott. Febbraro /3
RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE - Morte del congiunto - Valutazionee liquidazione – Nuove nozze contratte dal coniuge superstite in corso di causa- Rilevanza

Al fine della liquidazione deidanni subiti da uno dei coniugi per la morte dell’altro coniuge causata dalfatto illecito altrui, la situazione, determinatasi a seguito della nuove nozzecontratte dal coniuge superstite in corso di causa, deve essere valutata dalgiudice al fine di accertare in quali effettivi limiti il pregiudizio scaturitoda tale illecito sia stato concretamente eliso dalle nuove nozze.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 2043

Codice Civile art. 2056

Conformi

Cass. Civ., Sez. III, 21.03.2011, n. 6357

Cass. Civ., Sez. III, 4.02.1993, n. 1384

Cass. Civ., Sez. III, 11.07.1977, n.3112

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