Massimario
Tribunale di Como, Sezione I, Sentenza n. 44 del 14.01.2019 – Dott. M. MANCINI
PROFESSIONISTI (Disciplina delle professioni) - Prestazione resa da chi non è iscritto all’albo - Nullità del contratto - Compenso

Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo, la prestazione eseguita da chi non vi è iscritto, dando luogo a nullità assoluta del rapporto fra professionista e cliente, non genera alcuna azione per il pagamento della relativa retribuzione, nemmeno ai sensi dell’art. 2041 c.c..

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1421

Codice Civile, art. 2041

Codice Civile, art. 2231

Conformi

Cass. Civ., sez. II, 04.04.2018, n. 8234

Cass. Civ., sez. II, 21.03.2011, n. 6402

Leggi di più
Tribunale di Como, Sezione I, Sentenza n. 44 del 14.01.2019 – Dott. M. MANCINI
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Nullità del contratto - Rilevabilità d’ufficio - Principio della domanda

Il potere del giudice di dichiarare d’ufficio la nullità di un contratto ai sensi dell’art. 1421 c.c. deve essere coordinato con il principio della domanda di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c.. Pertanto, solo ove sia in contestazione l’esecuzione di un contratto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare, in qualsiasi stato e grado del giudizio, l’eventuale nullità del contratto medesimo, indipendentemente dall’attività assertiva delle parti.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1421

Codice di Procedura Civile, art. 99

Codice di Procedura Civile, art. 112

Conformi

Cass. Civ., sez. III, 23.06.2016, n. 12996

Leggi di più
Tribunale di Como, Sezione II, Sentenza n. 12 dell’8.01.2019 – Dott.ssa N. SOMMAZZI
CONIUGI (Rapporti patrimoniali) - Regime patrimoniale - Opponibilità ai terzi - Matrimonio tra coniugi stranieri contratto all’estero - Trascrizione nei Registri Immobiliari - Insufficienza

L’opponibilità ai terzi del regime patrimoniale dei coniugi discende esclusivamente dall’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione nei Registri Immobiliari ai sensi dell’art. 2647 c.c. resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile. Ove il matrimonio tra coniugi stranieri sia contratto all’estero, è possibile richiedere la trascrizione dell’atto di matrimonio nel Registro dello Stato Civile ai sensi dell’art. 19 D.p.r. 396/2000, purché almeno uno dei coniugi sia residente in Italia. Pertanto, solo nel caso in cui entrambi i coniugi stranieri siano residenti all’estero, non essendo possibile la trascrizione dell’atto di matrimonio nel Registro dello Stato Civile, si ritiene sufficiente, ai fini dell’opponibilità ai terzi, la menzione di tale regime nell’atto di acquisto trascritto nei Registri Immobiliari ai sensi dell’art. 2659 c.c., al fine di evitare disparità di trattamento tra coniugi italiani e coniugi stranieri residenti all’estero.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2647

Codice Civile, art. 2659

Legge 31.05.1995, n. 218, art. 30

Decreto del Presidente della Repubblica 03.11.2000, n. 396, art. 19

Conformi alla prima parte della massima

Cass. Civ., sez. III, 12.12.2013, n. 27854

Cass. Civ., sez. Un., 13.10.2009, n. 21658

Conformi alla seconda parte della massima

Cass. Civ., sez. I, 28.11.1998, n. 12098

Leggi di più
Tribunale di Como, Sezione Lavoro, Sentenza n. 339 del 10.02.2020 – Dott. G. L. ORTORE
CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO - Utilizzabilità in un altro processo - Giudizio di accertamento dei requisiti per l’ottenimento dei benefici previdenziali riservati ai lavoratori esposti all’amianto

Nel giudizio civile si può legittimamente tener conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo, a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse, comprese, pertanto, anche le risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale e anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita nel nuovo giudizio, le parti di quest’ultimo possono farne oggetto di contraddittorio (Nel caso di specie, tale principio è stato applicato al giudizio promosso ai fini dell’ottenimento dei benefici previdenziali riservati ai lavoratori esposti all’amianto, ove è stata ritenuta ammissibile la produzione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio esperita nel corso di un diverso processo promosso da un altro lavoratore che lavorava nella medesima azienda).

 

Riferimenti normativi

Legge 27.03.1992, n. 257, art. 13 co.

Decreto Legge 30.09.2003, n. 269, art. 47

Codice di Procedura Civile, art. 116

Conformi

Cass. Civ., sez. I, 7.05.2014, n. 9843

Cass. Civ., sez. III, 2.07.2010, n. 15714

Cass. Civ., sez. lav., 5.12.2008, n. 15714

 

Leggi di più
Tribunale di Como, Sezione Lavoro, Sentenza n. 118 del 7.01.2020 – Dott.ssa B. CAO
MOBBING - Straining - Presupposti

E’ configurabile il mobbing lavorativo ove ricorrano l’elemento oggettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti dannosi interni al rapporto di lavoro, e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio nei confronti della vittima. E’, invece, configurabile lo straining, quale forma attenuata di mobbing, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie o esse siano limitate nel numero, ma comunque con effetti dannosi rispetto all’interessato. Ai fini della configurabilità del mobbing l’elemento qualificante, che deve esser provato da chi assume di aver subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell’illegittimità dei singoli atti, bensì nell’intento persecutorio che li riunifica. La legittimità degli atti può rilevare indirettamente, in quanto il difetto di elementi probatori di senso contrario diventa sintomatico dell’assenza dell’elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta vessatoria unitariamente considerata. Quindi, ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro, sono rilevanti: a) la molteplicità dei comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo direttamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente c) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico fisica del lavoratore d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1175

Codice Civile, art. 2043

Codice Civile, art. 1223

Conformi

Cass. Civ., sez. lav., ord. 3.05.2019, n. 1173

Cass. Civ., sez. lav., ord. 4.06.2019, n. 15159

Cass. Civ., sez. lav., 27.11.2018, n. 30673

Cass. Civ., sez. lav., 31.05.2018, n. 12437

Leggi di più
Tribunale di Como, Sezione Lavoro, Sentenza n. 5 del 09.01.2020 – Dott.ssa B. CAO
PREVIDENZA ED ASSISTENZA – Avviso di addebito – Omesso versamento di ritenute previdenziali – Opposizione – Inammissibilità

Le diffide inviate dall’INPS in relazione all’accertamento della violazione prevista dall’art. 2, co. 1bis del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11.11.1983 n. 683 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), non sono avvisi di addebito ed è, di conseguenza, inammissibile il ricorso promosso ex art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 ed impostato come un’opposizione a cartella esattoriale.

 

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 26.02.1999, n. 46, art. 24

Decreto Legge 12.09.1983, n. 463, conv. mod. Legge 11.11.1983, n. 683, art. 2, co. 1bis

Decreto Legislativo 15.01.2016, n. 8, art. 3

Leggi di più
Tribunale di Como, Sezione Lavoro, Sentenza n. 328 del 29.11.2019 – Dott.ssa B. CAO
RAPPORTO LAVORO - Lavoro stagionale - Contratti a termine - Proroghe - Limiti - Abuso

Pur non applicandosi il tetto massimo di durata di 36 mesi individuato dall’art. 19 D.  Lgs. n. 81/2015 (nel testo applicabile ratione temporis prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 87/2018), il contratto stagionale è soggetto ai limiti imposti dall’art. 21 D. Lgs. n. 81/2015 in materia di proroghe, previsione valida a prescindere dal numero dei contratti a termine stipulati nell’arco temporale di riferimento e che assolve la funzione comunitaria di prevenire – anche nei settori stagionali – abusi nell’utilizzo della successione dei rapporti a tempo determinato.

 

Integra un abuso dello strumento della proroga, il comportamento del datore di lavoro che ricorre ripetutamente ad assunzioni stagionali annuali per il periodo massimo previsto dalla contrattazione di settore concludendo, nell’arco di ogni stagione, un contratto e due diverse proroghe, trattandosi di una prassi che rende le motivazioni addotte con le proroghe stesse delle mere clausole di stile.

 

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 15.06.2015, n. 81, artt. 19 e ss.

CCNL Alimentari e Industria, art. 18

Direttiva 1999/70/CE

Accordo Quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato

Leggi di più
Tribunale di Como, Sezione II, Sentenza n. 443 del 29.04.2020- Dott.ssa P. PARLATI
CONTRATTI BANCARI - Interessi convenzionali moratori - Usurarietà - T.E.G.M.

Qualora il contratto di mutuo bancario preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando, al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuali, è al valore complessivo risultante da tale somma, e non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati, il tutto all’esito della maggiorazione del TEGM del 2,1 %.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1815

Legge 7.03.1996 n. 108, art. 2

Conformi

Cass. Civ., sez. III, 17.10.2019, n. 26286

Contra

Cass. Civ., sez. III, 30.10.2018, n. 27442

Leggi di più
Tribunale di Como, Sezione I, Sentenza n. 1275 del 28.10.2019 – Dott.ssa L. SERRA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Simulazione assoluta - Contratto di compravendita di immobili - Interrogatorio formale - Ammissibilità

In tema di prova della simulazione di contratti di compravendita immobiliare, che esigono la prova scritta ad substantiam, deve ritenersi ammissibile l’interrogatorio formale teso a provocare la confessione del soggetto cui è deferito circa la simulazione assoluta del contratto, poiché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l’inesistenza della compravendita.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1350

Codice Civile, art. 1417

Codice di Procedura Civile, art. 228

Conformi

Cass. Civ., sez. II, 10.04.2018, n. 8804

Cass. Civ., sez. III, 26.02.2004, n. 3869

Leggi di più
Tribunale di Como, Sezione II, Sentenza n. 1213 del 10.10.2019- Dott.ssa S. GRAVAGNOLA
SEPARAZIONE E DIVORZIO - Accordo di separazione consensuale - Esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.

A fronte dell’accertamento dell’esistenza di una comune volontà negoziale, la disciplina dell’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c. può riguardare anche l’accordo di separazione consensuale, in ragione del fatto che l’art. 1324 c.c. ne estende l’ambito applicativo anche agli atti unilaterali inter vivos aventi contenuto patrimoniale.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1324

Codice Civile, art. 2932

Conformi

Cass. Civ., sez. III, 5.07.2018, n. 17612

Tribunale di Torino, 29.01.2019

Tribunale di Catania, 21.10.2015

Tribunale di Monza, 7.05.2014

Leggi di più